1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, al comma 6, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive può essere conseguito, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento, negli esercizi 2008 e 2009, dei requisiti di età anagrafica pari a 58 anni, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, e a 59 anni, per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, nel qual caso l'importo della pensione è diminuito di un trentacinquesimo per ogni anno che intercorre dalla data dell'esercizio della facoltà al compimento del sessantesimo anno d'età anagrafica».
1. Ai commi 1 e 7 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «dell'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,5 per cento».
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 500 milioni di
euro per gli anni 2008 e 2009 e a 300 milioni di euro per gli esercizi successivi, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura della presente legge, con corrispondente riduzione delle risorse medesime.